Art. 3.
(Articolazione dell'organizzazione e azione di coordinamento).

      1. I difensori civici sono nominati rispettivamente:

          a) il difensore civico nazionale dal Parlamento;

          b) il difensore civico regionale da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

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          c) il difensore civico locale dagli enti locali territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 12.

      2. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
      3. Per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti delle strutture periferiche dell'Amministrazione dello Stato e dei soggetti di cui all'articolo 2, il difensore civico nazionale può avvalersi dei difensori civici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio sulla base di una convenzione da stipulare tra il difensore civico nazionale e il presidente del consiglio della regione o della provincia autonoma interessata. Con tale convenzione sono disciplinati tra l'altro i poteri e le procedure di intervento del difensore civico regionale o provinciale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché definiti eventuali rimborsi spese.
      4. Ogni difensore civico è tenuto a ricevere ciascun ricorso presentato al suo ufficio indipendentemente dalla propria competenza. Qualora il difensore civico valuti la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato, provvede d'ufficio ad inviarlo all'ufficio competente, dandone contemporanea comunicazione al ricorrente.
      5. Il difensore civico nazionale convoca periodiche riunioni con i difensori civici regionali e locali al fine di:

          a) coordinare l'attività del sistema nel rispetto delle diverse competenze e tenendo conto dei princìpi di sussidiarietà e di collaborazione;

          b) verificare lo stato di attivazione e di funzionamento della tutela civica locale, promuovendo eventualmente le opportune forme di convenzionamento e di coordinamento;

          c) esaminare i problemi connessi con l'attività dei difensori civici regionali nei confronti degli uffici periferici nei casi previsti dal comma 3;

 

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          d) discutere i problemi e le proposte contenute nella sua relazione annuale;

          e) valutare i rapporti con gli organi preposti ai controlli interni della pubblica amministrazione, nonché con gli uffici della Corte dei conti preposti ai controlli di gestione e con il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici.